Il d.lgs. 33/2013, all’art. 5, comma 1, prevede: “L’obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione”.
Lo stesso art. 5, al comma 2, dispone: “Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione” obbligatoria ai sensi del decreto 33/2013.
La norma attribuisce ad ogni cittadino il libero accesso ai dati elencati dal d.lgs. 33/2013, oggetto di pubblicazione obbligatoria, ed estende l’accesso civico ad ogni altro dato e documento rispetto a quelli da pubblicare in “Amministrazione trasparente”.
L’accesso civico “generalizzato” investe ogni documento, ogni dato ed ogni informazione delle pubbliche amministrazioni. L’accesso civico incontra quale unico limite “la tutela di interessi giuridicamente rilevanti” secondo la disciplina del nuovo art. 5-bis.
L’esercizio dell’accesso civico, semplice o generalizzato, “non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente”.
L’accesso civico semplice è attivabile per atti, documenti e informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria.
L’accesso generalizzato si delinea “come espressione, invece, di una libertà che incontra, quali unici limiti, da una parte, il rispetto della tutela degli interessi pubblici o privati indicati all’art. 5 bis, commi 1 e 2, e dall’altra, il rispetto delle norme che prevedono specifiche esclusioni (art. 5 bis, comma 3)”.
In data 21 aprile 2021 il CND ha adottato un Regolamento disciplinante i procedimenti relativi all’accesso civico “semplice”, all’accesso generalizzato e all’accesso documentale di cui alla legge 241/1990.
Le istanze di accesso civico, di accesso civico generalizzato e di accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge 241/1990, sono presentate secondo le modalità previste nel suddetto Regolamento compilando i Moduli di richiesta allegati al Regolamento (Allegati 1-7) sotto riportati, inoltrandoli all’indirizzo indicato nell’apposito modulo.
Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico è gratuito. Ove richiesti in formato cartaceo, è previsto il rimborso del solo costo effettivamente sostenuto dall’amministrazione per la riproduzione su supporti materiali e dell’imposta di bollo ove dovuta, secondo quanto indicato nel Regolamento in materia di rimborso dei costi di riproduzione per il rilascio di copie.
- Regolamento disciplinante i procedimenti relativi all’accesso civico “semplice”, all’accesso generalizzato e all’accesso documentale di cui alla legge 241/1990
- Regolamento in materia di rimborso dei costi di riproduzione per il rilascio di copie
- Allegato n. 1 – Modulo richiesta accesso civico al RPCT
- Allegato n. 2 – Modulo richiesta accesso civico al titolare del potere sostitutivo
- Allegato n. 3 – Modulo richiesta accesso civico generalizzato
- Allegato n. 4 – Modulo istanza di riesame accesso civico generalizzato
- Allegato n. 5 – Modulo opposizione del controinteressato alla richiesta di accesso civico generalizzato
- Allegato n. 6 – Modulo richiesta di riesame del controinteressato alla richiesta di accesso civico generalizzato
- Allegato n. 7 – Modulo richiesta accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge 241/1990.